Violazione dei limiti di velocità: il malore del passeggero integra lo stato di necessità?

Giusto il disposto di cui all’art. 4 della legge n. 689/1981 (che sancisce: “non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa”), è indispensabile, ai fini della sua configurabilità (e, perciò, allo scopo del riconoscimento della fondatezza della sua prospettazione in sede giudiziale, che deve ovviamente essere supportata da un idoneo riscontro probatorio gravante sul ricorrente), che, in applicazione dei principi fissati dagli artt. 54 e 59 c.p., ricorra un’effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero – quando si invochi detta esimente in senso putativo – l’erronea persuasione di trovarsi in tale situazione, provocata non da un mero stato d’animo, ma da circostanze concrete (oggettive) che la giustifichino. In particolare, non integra stato di necessità la allegata esigenza di rispettare i tempi di una consultazione medica conseguente ad un malore lamentato da un passeggero, qualora l’opponente non abbia provato l’imminente pericolo di vita del passeggero medesimo e l’impossibilità di provvedere diversamente alla salvezza di quest’ultimo (pertanto, la circostanza addotta dal ricorrente non rientra, evidentemente, nella tipologia di cui alla richiamata normativa, difettando il presupposto di un pericolo grave ed imminente alla persona, essendosi, quest’ultimo, limitato a produrre un certificato medico attestante avvenuta visita e diagnosi di crisi allergica recante data del giorno successivo a quello della commessa infrazione stradale, nonché uno scontrino fiscale della farmacia, parimenti emesso nella medesima data).

NDR: in argomento Cass. n. 4710/1999, n. 18099/2005 e n. 14286/2010.

Tribunale di Lecce, sentenza del 20.4.2023, n. 1189

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