Violazione del CdS, opposizione a sanzioni amministrative, Giudice di Pace, competenza

“La natura giuridica della competenza del Giudice di Pace ex articolo 6 del Decreto Legislativo 1° settembre 2011 n.150, relativa alle controversie aventi ad oggetto opposizione a sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada, è competenza per materia, ed in alcune ipotesi con limite di valore; che la natura giuridica della competenza del Giudice di pace ex articolo 7 del Decreto Legislativo 1° settembre 2011 n. 150 relativa alle controversie aventi ad oggetto opposizione al verbale di accertamento è competenza per materia“. Le Sezioni Unite mediante il richiamato principio di diritto individuano la competenza per materia del Giudice di Pace come regola base comune all’art. 6 ed all’art. 7, con l’unica differenza che rispetto alle opposizioni ad ordinanza-ingiunzione ex art. 6 la competenza viene definita “per materia con limite di valore”, in ragione delle disposizioni di cui al comma 4 e 5 (in applicazione delle suesposte coordinate ermeneutiche, in considerazione del valore della presente controversia trattandosi di cartella di pagamento dell’importo di € 18.545,88 deve essere affermata la competenza funzionale del Tribunale. Fattispecie in tema di opposizione a cartella di pagamento emessa ai fini della riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria comminata per violazione del Codice della Strada).

NDR: per il principio richiamato in massima si veda Cass. S.U. 11177/2018.

Tribunale di Bari, sentenza del 9.5.2023, n. 1759

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