Va confermato che la mancanza di produzione delle cartelle che richiamano verbali di contestazione del codice della strada rispetto alla cui notificazione la parte non ha eccepito alcunché (di tal ché devono ritenersi conosciuti dalla parte stessa) non è necessaria se è prodotto l’avviso di ricevimento nel quale si fa espresso riferimento al numero della cartella notificata e che concordino con la data e il numero della cartella.
Tribunale di Milano, sentenza del 13.7.2022, n. 6131
Per accedere ai contenuti, acquista l’accesso alla banca dati per 1 anno