La contestazione dell’omessa o tardiva notificazione del verbale di accertamento dell’infrazione nel termine di cui all’art. 201, comma 1, C.d.S., anche se introdotta con opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., va comunque riqualificata come opposizione recuperatoria ai sensi dell’art. 22, legge 689/81 (ora art. 7, D.lgs. 150/2011) e quindi è soggetta al relativo termine, in quanto le contestazioni basate su fatti impeditivi della formazione del titolo esecutivo devono essere fatte valere con il mezzo predisposto dall’ordinamento per impedire questa formazione, al cui utilizzo, l’interessato è ammesso allorquando riceva quella conoscenza. In particolare, la peculiarità del titolo esecutivo costituto dal verbale di accertamento di sanzione amministrativa non opposta davanti al Giudice di Pace comporta che la mancata notificazione o la sua tardiva effettuazione non determina il venir meno del “titolo esecutivo” ma dà luogo ad un titolo esecutivo viziato formalmente; la notificazione tempestiva è dunque requisito di validità in termini di possibilità o meno di contestare il merito della sanzione; proprio tale peculiarità rende del tutto unico e non sostituibile il rimedio tipico previsto dal legislatore per far valere vizi di formazione del verbale di accertamento e la relativa opposizione deve quindi essere proposta in tale modalità senza alcuna distinzione tra i diversi vizi di forma. Con lo strumento della opposizione ex art. 615 c.p.c. vanno quindi fatti valere solo fatti estintivi od impeditivi sopravvenuti alla sua definitività; l’omessa o tardiva notificazione del verbale di accertamento non impedisce dunque la formazione del titolo esecutivo ma influenza piuttosto la regolarità formale dell’azione della P.A. Tanto premesso va anche affermato, per diretta conseguenza, che se il rimedio “recuperato” è quello tipico esso deve essere proposto entro il termine di decadenza individuato per tale rimedio dall’art. 7 D.lgs. 150/2011 e cioè quello di trenta giorni dalla notificazione della ingiunzione.
Il termine da considerare ai fini della tempestività della opposizione “recuperatoria” non è (più) quello del deposito del ricorso (da considerare nel caso di specie l’iscrizione a ruolo quale primo atto con il quale l’opposizione viene incardinata davanti all’Ufficio Giudiziario) ma quello della notifica alla controparte, che viene considerato termine in cui la opposta ha conoscenza della avvenuta proposizione della opposizione.
NDR: in senso conforme alla prima massima Cass. Sez.Un. 22080/17; alla seconda Cass. SU 758/2022.
Tribunale di Milano, sentenza del 31.1.2023, n. 798
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