Deve rilevarsi come la notificazione del verbale di accertamento di violazione del codice della strada è fatto costitutivo del diritto dell’amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, in quanto la notificazione omessa o tardiva impedisce il completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria e che consente la riscossione coattiva (nel caso di specie con atto di citazione avanti il Giudice di Pace veniva impugnata un’ingiunzione di pagamento emessa ai sensi del R.D. n. 639/1910 a titolo di sanzioni irrogate sulla base di verbali di accertamento di infrazione al Codice della Strada; il Giudice di Pace accoglieva parzialmente il ricorso e per l’effetto riduceva le somme dovute ritenendo illegittime le maggiorazioni; ciò posto osserva il giudice dell’appello che l’amministrazione ha fornito piena prova della regolarità e tempestività di tutte le notifiche, non essendovi dunque più spazio per la contestazione della pretesa ed essendo precluso l’esame di ogni altra questione che avrebbe dovuto essere proposta con il mezzo dell’opposizione a verbale di accertamento nel termine di trenta giorni decorrente da ciascuna notifica).
NDR: in tal senso Cass. S.U. 22080/2017 (nel caso richiamato la Suprema Corte, pronunciandosi su questione relativa alla qualificazione dell’azione da proporsi avverso cartella di pagamento per la riscossione di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada quando la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, per nullità/omissione della notificazione del processo, ha affermato anche che “L’azione esercitata dopo la notificazione della cartella di pagamento per dedurre il vizio di notificazione del verbale di accertamento della violazione, come sopra delineata, non è un’azione “recuperatoria” in senso proprio [. ..] quando viene “recuperata”, dopo la notificazione della cartella di pagamento, l’azione oggi disciplinata dall’art. 7 del d.lgv. n. 150 del 2011 per dedurre l’omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento, non vi è spazio per lo svolgimento di difese diverse da questa, specificamente per difese nel merito della pretesa sanzionatoria. Infatti, se l’amministrazione -che è onerata della relativa prova, in ragione della natura di fatto costitutivo riconosciuto alla notificazione tempestiva- non dimostra di avere eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria è estinta. In sintesi, ciò che viene “recuperato” è la possibilità per il destinatario della pretesa di dedurre il fatto estintivo/impeditivo dell’omessa od invalida notificazione. (…) se, per contro, l’amministrazione dimostri di avere ottemperato validamente alla notificazione, l’opposizione non potrà che essere dichiarata inammissibile: ogni difesa, anche di merito, è preclusa poiché si sarebbe dovuta svolgere nel termine di trenta giorni decorrente da quella notificazione)”.
Tribunale di Milano, sentenza del 27.4.2023, n. 3362
Per accedere ai contenuti, acquista l’accesso alla banca dati per 1 anno