Va confermato che la contestazione dell’omessa o tardiva notificazione del verbale di accertamento dell’infrazione nel termine di cui all’art. 201, comma 1 CdS, anche se introdotta con opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c. va comunque riqualificata come opposizione recuperatoria ai sensi dell’art. 22 legge 689/81 (ora art. 7 D.lvo 150/2011) e quindi è soggetta al relativo termine, in quanto le contestazioni basate su fatti impeditivi della formazione del titolo esecutivo devono essere fatte valere con il mezzo predisposto dall’ordinamento per impedire questa formazione, al cui utilizzo, l’interessato – che non abbia avuto conoscenza del procedimento – è ammesso allorquando riceva quella conoscenza.
NDR: per tale principio si veda Cass. SU 22080/17.
Tribunale di Milano, sentenza del 4.4.2022, n. 2855
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