La disposizione di cui all’art. 201, c. 3, C.d.s. deve essere coordinata con quanto statuito dall’art. 247 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, il quale regola espressamente le procedure da seguire in caso di mutamento della propria residenza, prevedendo espressamente, al terzo comma, che “l’ufficio centrale della M.C.T.C. provvede ad aggiornare la carta di circolazione per i trasferimenti di residenza comunicati alle anagrafi comunali. A tal fine i comuni devono trasmettere notizia dell’avvenuto trasferimento di residenza al suddetto ufficio della M.C.T.C., per via telematica, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica”. Di conseguenza, non occorre che l’automobilista che trasferisce la propria residenza effettui alcuna comunicazione al PRA o alla motorizzazione. Ciò è stato, peraltro, confermato anche dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno affermato che “le comunicazioni al PRA del cambio di residenza, ritualmente dichiarato, del proprietario all’anagrafe comunale devono essere eseguite d’ufficio a carico della PA, per cui, ove la PA abbia proceduto all’aggiornamento dei relativi archivi, la notifica della contestazione eseguita al precedente indirizzo del contravventore risultante dagli archivi non aggiornati, non può intendersi eseguita correttamente”.
NDR: in argomento si veda Cass. S.U. 24851/2010.
Tribunale di Lecce, sentenza del 12.4.2023, n. 5726
Per accedere ai contenuti, acquista l’accesso alla banca dati per 1 anno