Ai fini della valutazione della tempestivitĂ del provvedimento occorre prendere le mosse dall’art. 204 C.d.S., comma 1 bis il quale non si limita a stabilire la perentorietĂ del termine di centoventi giorni, concesso al prefetto dal comma 1 medesima disposizione, per l’adozione dell’ordinanza ingiunzione e del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 203 C.d.S., comma 2, per la trasmissione degli atti dal comando al prefetto (così come di quello di trenta giorni di cui al medesimo art. 203, comma 1 previsto per il caso di presentazione del ricorso direttamente al prefetto), ma precisa altresì che detti termini, ai fini della considerazione della tempestivitĂ dell’adozione dell’ordinanza ingiunzione, devono essere cumulati tra loro, dovendosi il ricorso intendere accolto solo dopo il decorso degli stessi senza che sia stata adottata l’ordinanza del prefetto. Il disposto di cui all’art. 204 C.d.S., comma 1 bis finalizzato a consentire all’amministrazione di usufruire – per il complessivo svolgimento della sua attivitĂ di accertamento e decisione – del tempo massimo previsto dalla somma (cumulo) delle due scansioni operative, ossia 90 giorni quando la domanda sia stata proposta direttamente al prefetto (30 per la trasmissione degli atti da quest’ultimo al comando e 60 per la trasmissione dal comando al primo) oppure 60 quando la domanda sia stata proposta direttamente al comando (ossia per la trasmissione da quest’ultimo al prefetto), e 120 per la decisione prefettizia, non può allora che essere letto nel senso che il prefetto ha a disposizione tutto il tempo massimo previsto dalla somma delle sue scansioni operative, ovvero rispettivamente 90 e 60 giorni per la raccolta dei dati e le deduzioni degli accertatori e 120 giorni per l’emissione del provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa, per un totale rispettivamente di 210 e 180 giorni, senza che, a tal fine, abbia alcuna incidenza sul computo totale l’eventuale trasmissione anticipata degli atti di competenza da parte dell’organo accertatore. Peraltro, detti termini, non decorrono dalla trasmissione dell’atto, ma dalla presentazione del ricorso.
NDR: in argomento Cass. 9/6/2009 n. 13303, 11/11/2009 n. 25690, 9/6/2009 n. 13303 e 15/12/2016 n. 25868.
Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 17.11.2023, n. 31989
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