Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale, relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell’infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all’ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all’esattore che ha emesso l’atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell’incidenza che un’eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale.
NDR: in tal senso Cass. 26 giugno 2017, n. 15900, Cass. 21 maggio 2013, n. 12385, Cass. 20 novembre 2007, n. 24154.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 17.2.2023, n. 5129
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