Va accolto il ricorso, con conseguente riforma della sentenza di primo grado e accertamento della legittimità del verbale di accertamento oggetto di discussione, nel caso in cui il primo giudice abbia dichiarato l’annullamento del verbale di contestazione per sosta sul marciapiede, qualora l’unica contestazione mossa dal ricorrente sia quella relativa al fatto che il verbale veniva redatto da un ausiliare della sosta (ausiliare del traffico, dipendente della locale azienda di trasporti) il quale potrebbe elevare sanzioni solo nelle strisce blu.
Tribunale di Milano, sentenza del 10.6.2021, n. 4937
Per accedere ai contenuti, acquista l’accesso alla banca dati per 1 anno