Infrazione al Codice della Strada, cartella esattoriale, opposizione, giurisdizione

Sussiste la giurisdizione ordinaria e non quella tributaria in caso di credito portato dalla cartella esattoriale non avente natura tributaria, ma concernente infrazioni al Codice della Strada. In particolare, con riferimento alle controversie aventi per oggetto il provvedimento di fermo di beni mobili registrati di cui all’art. 86 del d.P.R. n. 602/1973, va confermato che ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento, con la conseguenza che la medesima spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti, ovvero ad entrambi se il provvedimento di fermo si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari.

NDR: in tal senso Cass. 15425/2014, 14701/2006 e, con riferimento al secondo periodo della massima, Cass. 14831/2008 e 15425/2014; si veda altresì Cass. S.U. 15425/2014 (secondo cui in caso di opposizione al provvedimento di fermo amministrativo di beni mobili registrati, che si fondi su una pluralità di pretese, alcune delle quali di natura tributaria […] ed altre di natura diversa – nella specie – per infrazioni al codice della strada), ove l’impugnazione sia stata proposta congiuntamente, senza distinguere la natura dei crediti, innanzi al giudice ordinario, questi deve trattenere la causa innanzi a sé in relazione ai crediti d’imposta non tributari, e rimettere la causa innanzi al giudice tributario per la parte in cui il provvedimento si riferisce a crediti di competenza di quest’ultimo), nonché Cass. S.U. 875/2007 (secondo cui il provvedimento di fermo amministrativo dei beni mobili registrati – nella specie, un’autovettura – emesso da un concessionario del servizio riscossione tributi ex art. 86 d.P.R. n. 602 del 1973 è un atto funzionale all’espropriazione forzata attraverso il quale si realizza il credito dell’amministrazione, e pertanto la tutela giurisdizionale nei confronti dello stesso si realizza dinanzi al giudice ordinario con le forme dell’opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi).

Tribunale di Bari, sentenza del 31.5.2023, n. 2171

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