Guida in stato di ebbrezza, sospensione della patente

In tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente di guida ex art. 186 del codice della strada consegue a titolo di sanzione accessoria del reato ed è disposta dal giudice penale, anche se applicata in concreto dal prefetto, mentre la sospensione cautelare-preventiva disposta dal prefetto ai sensi dall’art. 223 del medesimo codice – la quale deve intervenire entro un tempo ragionevole, la cui valutazione in concreto è rimessa al giudice del merito – risponde alla necessitĂ  di impedire che, nell’immediato, il destinatario possa continuare a tenere una condotta pericolosa. La norma di cui all’art. 186, dunque, non impedisce, in astratto, di applicare alla guida in stato di ebbrezza, ove questa costituisca reato, la diversa sanzione di cui all’art. 223 del codice della strada, purchĂ©, in questo secondo caso, la sospensione sia disposta entro un termine ragionevole dalla violazione contestata. Nel caso di specie non è in discussione la congruitĂ  di detto termine, ma piuttosto l’astratta applicabilitĂ  della sanzione prevista dall’art. 223 anche alla fattispecie della guida in stato di ebbrezza. Al riguardo, va ribadito che la sospensione della patente di guida di cui all’art. 186 del codice della strada si fonda su presupposti diversi da quelli di cui all’art. 223 del medesimo codice; nel primo caso, infatti, che costituisce fatto penalmente rilevante, la sospensione può conseguire, a titolo di sanzione accessoria, a seguito dell’accertamento del reato, mentre nel secondo la misura ha carattere preventivo e natura cautelare e trova giustificazione nella necessitĂ  di impedire che, nell’immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilitĂ  penale, il conducente del veicolo, nei cui confronti sussistano fondati elementi di un’evidente responsabilitĂ  in ordine ad eventi lesivi dell’incolumitĂ  altrui, continui a tenere una condotta che possa arrecare pericolo ad altri soggetti. Ne consegue che, ove sia stata accertata, a carico del conducente, la contravvenzione di cui all’art. 186 del codice della strada, la sospensione della patente di guida, con contestuale obbligo di sottoporsi a visita medica, può essere irrogata, senza alcun automatismo, solo nella ricorrenza delle condizioni di cui al comma 9 del predetto articolo, ossia previo accertamento di un valore alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro.

NDR: in tal senso Cass. n. 9539 del 18/04/2018.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 19.7.2023, n. 21433

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