Dispositivi elettronici, trattamento dati personali, obbligo di preventiva informazione

In materia di circolazione stradale, l’obbligo di preventiva informazione del trattamento dei dati personali operato a mezzo di dispositivi elettronici per la rilevazione della violazioni al C.d.S., introdotto a carico dei Comuni dalla Delib. Garante per la protezione dei dati personali dell’8 aprile 2010, in attuazione del D.Lgs. n. 196 del 1993, art. 13, è correlato funzionalmente al rispetto di un obbligo di riservatezza e non mira, invece, a disciplinare la condotta di guida, sicché la sua inosservanza, a differenza della violazione degli obblighi di informazione previsti dal C.d.S., circa la presenza delle dette apparecchiature che costituiscono norme di garanzia per l’automobilista, non incide sulla legittimità dell’accertamento e l’irrogazione della sanzione.

NDR: in tal senso Cass. n. 8415 del 27/04/2016 e n. 26990 del 24/10/2018.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 10.5.2023, n. 12678

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