La morte dell’autore della violazione comporta, quale espressione del principio di personalità della sanzione amministrativa, l’inefficacia dell’ordinanza ingiuntiva e l’estinzione dell’obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria irrogata; la quale, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 7, non si trasmette agli eredi, con la conseguente inefficacia dell’ordinanza di ingiunzione e cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione, la cui declaratoria può essere effettuata anche in sede di legittimità ove il decesso sia documentato ex art. 372 c.p.c.
NDR: in tal senso Cass. n. 16747 del 24/05/2022, n. 29577 del 22/10/2021, n. 27650 del 30/10/2018, n. 6737 del 07/04/2016, n. 22199 del 29/10/2010 e n. 5880 del 13/03/2007.
Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 6.2.2023, n. 3505
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