I crediti concernenti le sanzioni per contravvenzioni al codice della strada appartengono al giudice ordinario, per cui va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario relativamente alle cartelle afferenti le contravvenzioni al codice della strada, per essere munito della relativa giurisdizione il giudice ordinario.
Cassazione civile, sezione tributaria, ordinanza del 2.3.2023, n. 6328
Per accedere ai contenuti, acquista l’accesso alla banca dati per 1 anno