Il giudice dell’opposizione all’esecuzione è tenuto a compiere d’ufficio, in ogni stato e grado del processo e anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, la verifica sulla esistenza del titolo esecutivo posto alla base dell’azione esecutiva, potendo rilevare sia l’inesistenza originaria del titolo esecutivo, sia la sua sopravvenuta caducazione, che determinano, entrambe, l’illegittimità dell’esecuzione con effetto ex tunc, in quanto l’esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell’azione esecutiva stessa. Ai fini della legittimità dell’esecuzione forzata, difatti, non è sufficiente che il titolo esecutivo sussista quando l’azione esecutiva è minacciata o iniziata, essendo invece necessario che esso permanga per tutto il corso della fase esecutiva. Ne consegue che se il titolo in base al quale si procede forzosamente viene annullato, l’esecuzione deve arrestarsi e non può più proseguire (fattispecie in tema di cartelle esattoriali per sanzioni relative anche al codice della strada).
NDR: in tal senso Cass. 15363/11, 20789/17, 22430/04, 9293/01 e 3728/00.
Corte di Appello di Roma, sentenza del 6.3.2023, n. 1612
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