Autovelox, strada urbana di scorrimento, nozione

In tema di rilevazione delle infrazioni a distanza del genere cd. “autovelox“, va confermato che – con riferimento alla L. n. 168 del 2002, art. 4, nel testo in vigore a seguito della conversione in legge del D.L. n. 121 del 2002, nonché al richiamo ivi operato alle strade di cui all’art. 2 C.d.S., comma 2, lett. C e D (strade extraurbane secondarie e strade urbane di scorrimento) – i requisiti necessari che la strada deve avere per poter essere considerata una strada urbana di scorrimento sono, oltre alle carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, anche la banchina pavimentata a destra, il marciapiede e le aree di sosta. Ciò posto, anche se la norma non prevede una larghezza minima della banchina, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che essa, quale spazio della sede stradale, esterno rispetto alla carreggiata e destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza, deve restare libero da ingombri e avere una larghezza tale da consentire l’assolvimento effettivo delle predette funzioni.

NDR: in argomento Cass. n. 4090 del 12/02/2019, n. 4451 del 14/02/2019, n. 16622 del 20/06/2019 e n. 20872 del 30/09/2020, nonché n. 12864 del 22/04/2022, n. 16622 del 20/06/2019 e n. 21604 del 28/07/2021.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 17.1.2023, n. 1347

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