Va data continuità al principio secondo cui in tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante autovelox, le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate, indipendentemente dal fatto che funzionino automaticamente o alla presenza di operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi; in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, peraltro, spetta all’Amministrazione la prova positiva dell’iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento. Va, peraltro, ribadito che la mancata indicazione del certificato di regolare taratura dell’apparato nel verbale di contestazione dell’infrazione non pregiudica i diritti di difesa del sanzionato, che può limitarsi a contestare l’effettuazione delle verifiche di regolare funzionamento dell’impianto, spostando sull’amministrazione l’onere di depositare la certificazione di taratura. Nè può essere attribuita fede privilegiata alle attestazioni di regolare funzionamento contenute nel verbale, poiché non sono ammessi mezzi di attestazione o dimostrazione del corretto funzionamento diversi dal certificato di taratura periodica, ivi inclusi i sistemi di autodiagnosi.
NDR: in senso conforme alla prima parte della massima Cass. n. 14597 del 26/05/2021, nonché n. 10463 del 03/06/2020 e n. 9645 del 11/05/2016; in senso conforme alla seconda parte Cass. n. 17574 del 18/06/2021; in senso conforme alla terza parte Cass. n. 10463 del 03/06/2020 e n. 14597 del 26/05/2021.
Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 25.1.2023, n. 2279
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