Ai fini della legittimità della sanzione irrogata per la violazione di cui all’art. 142 C.d.S., comma 8, a seguito della rilevazione della velocità operata con apparecchio “autovelox”, non è necessario che il verbale contenga l’indicazione del certificato di regolare taratura dell’apparecchiatura con la quale è stata misurata la velocità, poiché la mancata menzione degli estremi di tale certificato non pregiudica i diritti di difesa del sanzionato, che può limitarsi a contestare l’effettuazione delle verifiche di regolare funzionamento dell’impianto, spostando sull’Amministrazione l’onere di depositare la certificazione di taratura. Ciò posto, ove l’Amministrazione abbia fornito tale prova, mediante la produzione della relativa certificazione di taratura, rilasciata da soggetto abilitato, non è consentito al giudice di merito sindacare le modalità con le quali tale taratura è stata effettuata. Piuttosto, l’efficacia probatoria dello strumento rivelatore del superamento di tali limiti (“autovelox”), di cui risulti la debita omologazione e sottoposizione a verifiche periodiche, opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall’opponente e adeguatamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico. Sicché, per effetto del rilascio delle certificazioni che attestano la taratura, la prova contraria del mancato funzionamento si riverserà sul contravventore.
NDR: in senso conforme alla prima parte della massima Cass. n. 36982 del 26/11/2021, n. 17574 del 18/06/2021 e n. 533 del 11/01/2018; alla seconda parte Cass. n. 8695 del 17/03/2022, n. 29093 del 18/12/2020, n. 25013 del 09/11/2020 e n. 18354 del 12/07/2018.
Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 3.10.2022, n. 28587
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