Il Garante della protezione dei dati personali, con provvedimento n. 119 del 07.04.2022, rileva l’illiceità del trattamento di dati personali effettuato dal Comune, per aver trattato dati personali mediante dispositivi video, in violazione degli artt. 5, parr. 1, lett. a) ed e), e 2 (in combinato disposto con l’art. 24), 12, par. 1, 13, 25, e 37, par. 7, del Regolamento.
Garante della protezione dei dati personali, ordinanza ingiuntiva del 07.04.2022, n. 119
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