Nell’affermare che l’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, deve essere proposta ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7 e non nelle forme dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella, va confermato che resta esperibile da parte del privato il rimedio oppositivo ordinario di cui all’art. 615 c.p.c., laddove egli faccia valere fatti estintivi sopravvenuti al verbale di accertamento, tra cui la prescrizione della pretesa sanzionatoria ai sensi dell’art. 209 C.d.S. e della L. n. 689 del 1981, art. 28 assumendo che la cartella di pagamento sia stata notificata oltre cinque anni dalla violazione e che, in tale eventualità, la deduzione della omessa o invalidità della notifica del verbale (o, si può aggiungere, della cartella di pagamento) non è fatta come motivo di opposizione a sé stante, che va fatto valere nel termine di cui al citato art. 7, ma riguarda l’idoneità dell’atto notificato ad interrompere la prescrizione, con l’effetto che esso è deducibile, senza limiti di tempo, in applicazione dell’art. 615 c.p.c.
NDR: in tal senso Cass. SU n. 22080 del 2017.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 24.10.2022, n. 31384
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