In caso di tamponamento del veicolo in sosta nella corsia di emergenza avvenuto a causa della distrazione del conducente del vicolo tamponante che, essendosi distratto, abbia invaso parzialmente la detta corsia, va considerato, al fine di verificare, ferma restando la responsabilitĂ del conducente del veicolo tamponante, se ed in quale misura possa addebitarsi una qualche responsabilitĂ anche al conducente di quello tamponato, che affinchĂ© un soggetto possa considerarsi responsabile di un determinato evento dannoso non basta che egli abbia violato una regola cautelare, ma occorre anche che l’evento dannoso concretamente verificatosi rientri nel novero degli eventi che la regola cautelare che si assume violata mirava prevenire. Ciò posto va osservato che la regola cautelare che vieta ai conducenti di sostare nella corsia di emergenza – se non in caso di malessere di uno degli occupanti del veicolo o di inefficienza del veicolo stesso e, in ogni caso, per un tempo non superiore alle tre ore (art. 176, commi 5 e 6, d.lgs. n. 285 del 1992) – è diretta non giĂ a prevenire scontri con altri veicoli, ma a consentire il transito senza intralcio dei mezzi di polizia e di soccorso. Pertanto, anche a ritenere che il veicolo tamponato abbia indebitamente utilizzato la corsia di emergenza, tale comportamento risulta, comunque, inidoneo, nel caso di specie, a fondare un addebito di responsabilitĂ a carico dello stesso rispetto all’incidente verificatosi per evidente colpa del conducente del veicolo tamponante.
Corte di appello di Milano, sentenza del 28.4.2022, n. 1371
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