Riscossione dell’indennizzo assicurativo per furto dell’auto: oneri probatori

Posto che la sola denuncia di furto non è sufficiente ai fini della prova dell’evento dannoso, trattandosi di un atto unilaterale di provenienza della stessa parte interessata alla riscossione dell’indennizzo assicurativo, va dato seguito all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale in tema di polizza per furto d’auto, l’assicurato ha l’onere di provare l’avvenuto furto al fine di ottenere l’indennizzo dovuto dall’assicurazione. In difetto di elementi di prova certi, precisi e concordanti circa la sottrazione dell’autovettura ad opera di ignoti, appare legittimo il diniego di indennizzo opposto dalla compagnia assicurativa. Ne discende che sull’assicurato incombe non soltanto la prova del titolo negoziale posto a fondamento della propria pretesa, ma anche la dimostrazione dell’effettivo verificarsi dell’evento dedotto a rischio; con l’ulteriore precisazione che non è sufficiente a dimostrare l’asserita sottrazione la sola denuncia presentata all’autorità di polizia, che consiste in una dichiarazione della stessa parte interessata alla riscossione dell’indennizzo.

NDR: in tal senso Trib. Biella, 04/12/2020, n. 224.

Corte di appello di Bari, sentenza del 10.11.2022, n. 1651

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