Sulla base delle complessive considerazioni svolte deve affermarsi il seguente principio di diritto: in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione stradale, posto che, coerentemente allo scopo della L. n. 990 del 1969 e succ. mod., assicuratore e responsabile civile sono obbligati in solido verso il danneggiato in termini di cd. “solidarietà atipica”, non riconducibile ad una eadem causa obligandi, bensì rispettivamente all’obbligazione ex delicto per il responsabile ed all’obbligazione nascente dal rapporto assicurativo per la compagnia assicurativa, sebbene con attribuzione ex lege dell’azione diretta contro di essa al danneggiato, l’operare di una causa di sospensione della prescrizione a favore del danneggiato, per il verificarsi delle condizioni di cui all’art. 2941, n. 1 e n. 2, cod. civ., nei confronti del responsabile, non può essere assoggettata alla regola di cui al secondo comma dell’art. 1310, comma 2, cod. civ., con conseguente inoperatività verso l’assicuratore, atteso che questa regola appare dettata per obbligazioni solidali effettivamente e sostanzialmente ad interesse comune dal lato passivo. L’operare della causa di sospensione deve, invece, seguire una regola diversa, coerente con la funzione del contratto assicurativo per la responsabilità civile in generale ex art. 1917 cod. civ., e correlata alla circostanza che l’assicuratore risponde per un debito altrui nonostante la peculiarità del riconoscimento della soggezione all’esercizio dell’azione diretta del danneggiato. Pertanto, la sospensione della prescrizione deve ritenersi operante anche nei confronti della compagnia assicurativa ex lege obbligata all’indennizzo del sinistro derivante dalla circolazione stradale.
Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 10.5.2024, n. 12928
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