Perduta possibilità di continuare a svolgere un’attività in seguito al sinistro

In presenza di un danno permanente alla salute (…) la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari. Va ribadito che la perduta possibilità di continuare a svolgere qualsiasi attività, in conseguenza d’una lesione della salute, o costituisce una conseguenza “normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sarà compensata con la liquidazione del danno biologico; ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. “personalizzazione”) (fattispecie in tema di inciampo a causa di un tombino che fuoriusciva di circa quattro centimetri dalla platea stradale, con conseguente caduta che causava trauma alla spalla sinistra con impotenza funzionale e trauma facciale).

NDR: in argomento Cass. 28988/2019, 21939/2017, 4032/2018 e 7513/2018.

Tribunale di Milano, sentenza del 18.7.2022, n. 6355

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