Posto che il giudice di appello non incorre nel vizio di ultrapetizione se rende la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, purché rimanga nell’ambito del petitum e della causa petendi, non sussiste alterazione del petitum, costituito nella specie dalla domanda di annullamento di ordinanza-ingiunzione, né della causa petendi, costituita dalla pretesa del Comune della sanzione per violazione dell’art.7, comma 1 e 14 del Codice della strada, qualora il giudice di appello, sulla base di un’autonoma ricostruzione dei fatti tratta dalla documentazione in atti, abbia ritenuto infondata l’opposizione per una ragione diversa da quella sostenuta dal primo giudice.
Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 10.5.2024, n. 12853
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