Nella cause di opposizione a sanzioni amministrative l’art. 23 comma 4 legge 689/1981 abilita a stare in giudizio direttamente l’organo che ha emesso il provvedimento impugnato, in persona del soggetto che è investito della sua titolarità, ovvero di suoi delegati, secondo gli atti amministrativi di investitura, i quali, anche se hanno forma scritta, non sono equiparabili alla procura di cui all’art. 83 c.p.c., con l’ulteriore corollario della inapplicabilità della disciplina della procura al difensore e dei relativi principi (fattispecie in tema di opposizione a cartelle esattoriali analiticamente notificate per sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada).
NDR: in tal senso Cass. 20441/2006; v. anche Cass. 10867/2018 sulla sufficienza, ai fini della regolarità della costituzione del funzionario delegato, della mera dichiarazione di agire in tale sua qualità, costituendo detto profilo un aspetto della presunzione di legittimità degli atti amministrativi.
Tribunale di Roma, sentenza del 2.12.2022, n. 17865
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