L’omessa tempestiva proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi volta a far valere la nullità dei successivi atti esecutivi (o della procedura di riscossione), per l’omessa o irregolare notificazione della cartella di pagamento, non determina una situazione anche ad altri fini equivalente alla regolare notificazione della stessa cartella, né sana gli eventuali vizi della sua notificazione, ma semplicemente impedisce di far valere il vizio degli atti successivi alla cartella non regolarmente notificata (e quindi, in tal senso, determina la sanatoria di detto vizio), cioè il vizio formale della procedura di riscossione determinato dalla mancata o irregolare previa notificazione della cartella, laddove tale ultima notificazione sia prevista come necessario presupposto dell’atto successivo della procedura stessa. Sotto il profilo in esame, la decisione impugnata è, pertanto, manifestamente erronea in diritto, oltre che insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come del resto dedotto dal ricorrente.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 14.5.2024, n. 13306
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