La nozione di stato di necessità rilevante ai fini delle sanzioni amministrative, non essendo altrimenti specificata, deve necessariamente essere ritagliata sui margini di quella penalistica, offerta dall’art. 54 c.p., il quale esige la ricorrenza del «pericolo attuale di un danno grave alla persona»: in tale senso va confermato che in tema di sanzioni amministrative, l’esimente dello stato di necessità di cui all’art. 4 L. n. 689 del 1981, in applicazione degli artt. 54 e 59 c.p., presuppone la sussistenza di un’effettiva situazione di pericolo imminente di un grave danno alla persona, non altrimenti evitabile.
NDR: in tal senso Cass. 17 giugno 2019, n. 16155.
Tribunale di Milano, sentenza del 30.3.2022, n. 2739
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