La disattenzione del danneggiato esclude la responsabilità del Comune ex art. 2051 c.c.?

Il custode ex art. 2051 c.c. non può limitarsi ad affermare che il danneggiato ben avrebbe potuto evitare di transitare in quel posto che lo stesso ben conosceva e che l’infortunio si è verificato in pieno giorno. Tale giustificazione, difatti, non può in alcun modo far venir meno in toto la responsabilità dell’Ente su cui incombe l’obbligo di manutenere le strade e i marciapiedi in modo tale da poter prevenire possibili incidenti. Anche la disattenzione attribuita al danneggiato non è sufficiente di per sé ad escludere la responsabilità del custode che, come noto, è esclusa soltanto dal caso fortuito, intendendosi come tale un evento che praevideri non potest. Pertanto, la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all’art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa (nel caso di specie, il Comune non ha dimostrato di aver adottato neanche le minime cautele necessarie a segnalare la situazione di pericolo né una totale responsabilità per disattenzione può essere ascritta al danneggiato, con la conseguenza che ai sensi dell’art. 1227 c.c. può ben essere ascritta a ciascuna delle parti una parte di responsabilità nella misura del 50%).

NDR: in senso conforme Cass. n. 4035 del 16.2.2021.

Corte di Appello di Roma, sentenza del 15.3.2023, n. 1880

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