Il custode ex art. 2051 c.c. non può limitarsi ad affermare che il danneggiato ben avrebbe potuto evitare di transitare in quel posto che lo stesso ben conosceva e che l’infortunio si è verificato in pieno giorno. Tale giustificazione, difatti, non può in alcun modo far venir meno in toto la responsabilità dell’Ente su cui incombe l’obbligo di manutenere le strade e i marciapiedi in modo tale da poter prevenire possibili incidenti. Anche la disattenzione attribuita al danneggiato non è sufficiente di per sé ad escludere la responsabilità del custode che, come noto, è esclusa soltanto dal caso fortuito, intendendosi come tale un evento che praevideri non potest. Pertanto, la mera disattenzione della vittima non necessariamente integra il caso fortuito per i fini di cui all’art. 2051 c.c., in quanto il custode, per superare la presunzione di colpa a proprio carico, è tenuto a dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a prevenire i danni derivanti dalla cosa (nel caso di specie, il Comune non ha dimostrato di aver adottato neanche le minime cautele necessarie a segnalare la situazione di pericolo né una totale responsabilità per disattenzione può essere ascritta al danneggiato, con la conseguenza che ai sensi dell’art. 1227 c.c. può ben essere ascritta a ciascuna delle parti una parte di responsabilità nella misura del 50%).
NDR: in senso conforme Cass. n. 4035 del 16.2.2021.
Corte di Appello di Roma, sentenza del 15.3.2023, n. 1880
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