Investito pedone mentre attraversa con il rosso: responsabilità al 50%

Va confermato che: il pedone può essere ritenuto responsabile esclusivo del sinistro soltanto quando si pari improvvisamente ed imprevedibilmente dinanzi a traiettoria del veicolo; la violazione di una regola di condotta da parte del pedone non è di per sé sufficiente a ritenere la colpa esclusiva di quest’ultimo; la violazione di una regola di condotta da parte del pedone è però sufficiente a ritenere un concorso di colpa del pedone stesso, ex art. 1227 c.c., nella causazione del sinistro. Ricorre tale ipotesi nel caso in cui il pedone abbia attraversato la strada con il semaforo rosso (nella specie è pertanto immune da censure la sentenza che ha ritenuto superata la presunzione di responsabilità di cui al primo comma dell’art. 2054 c.c., stante la configurabilità di un concorso di colpa del pedone nella causazione del sinistro e la conseguente applicabilità dell’art. 1227 c.c., pronunciandosi per la pari responsabilità del pedone e del conducente nella causazione dell’incidente, in quanto gli addebiti che possono essere mossi ai due soggetti che vi sono rimasti coinvolti sono di pari gravità, in quanto l’investimento è avvenuto lungo strada ad ampio traffico e in una zona ad altissima densità abitativa, che impone quindi una maggiore attenzione e una velocità particolarmente moderata, mentre il pedone attraversava col semaforo rosso).

NDR: in argomento Cass. 18 novembre 2014 n. 24472, 28 gennaio 2019 n. 2241 e 18 ottobre 2012, n. 17895.

Corte di Appello di Roma, sentenza del 27.4.2023, n. 2959

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