In caso di investimento del pedone, qualora questi sia sceso dal marciapiede nell’intento di attraversare la strada, mentre era già in atto la manovra di retromarcia, in una posizione celata alla visuale del conduttore, va rilevato che in tal modo il pedone, con la propria condotta imprudente, abbia concorso alla causazione dell’evento dannoso (nella specie, ciò giustifica la quantificazione del concorso di colpa nella misura del 50%, in quanto la condotta del pedone è connotata da un elevato grado di colpa, in quanto si è inserita nello spazio posteriore fra un’auto in retromarcia ed il marciapiede essendo per lo stesso prevedibile che il conducente non potesse scorgerla per tempo stante la repentinità della manovra).
Corte di appello di Milano, sentenza del 7.11.2022, n. 3476
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