La giurisprudenza di legittimità, lungi dall’istituire un preteso automatismo in ipotesi volto ad attribuire, all’invasione della corsia di percorrenza altrui, un valore decisivo ed assorbente di qualsivoglia responsabilità riscontrabile in capo al conducente il veicolo antagonista, risulta essersi limitata a riconoscere la possibilità di attribuire, all’invasione della corsia altrui da parte di un veicolo stradale, un carattere assorbente della responsabilità del conducente antagonista a condizione della previa ricostruzione (sia pure in via critica o presuntiva) delle effettive e concrete modalità di verificazione del sinistro, sì da poter fondatamente riconoscere l’effettivo e concreto compimento, da parte del conducente antagonista, di quanto possibile al fine di evitare il danno. Deve pertanto ribadirsi, in ogni caso, l’impossibilità di ascrivere l’integrale responsabilità nella produzione del fatto a carico di solo uno dei protagonisti laddove si riconosca l’impossibilità di procedere, sulla base degli elementi istruttori complessivamente acquisiti, alla puntuale definizione del comportamento stradale di entrambi (nel caso di specie, viceversa, la corte territoriale si è totalmente sottratta al compito di ricostruire in termini esaustivi le effettive e concrete modalità di verificazione del sinistro, in violazione degli artt. 2054 e 2697 c.c., secondo cui è imposto al danneggiato, al fine di sottrarsi alla presunzione di corresponsabilità, l’onere di fornire la prova di aver fatto tutto il possibile al fine di evitare il danno).
NDR: in senso conforme alla giurisprudenza richiamata Cass. n. 19115 del 15 settembre 2020.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 27.3.2024, n. 8345
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