Il reato di fuga, previsto dall’art. 189, comma 6, cod. strada, è un reato omissivo di pericolo, per la cui configurabilità è richiesto il dolo, che deve investire essenzialmente l’inosservanza dell’obbligo di fermarsi in relazione all’evento dell’incidente concretamente idoneo a produrre ripercussioni lesive alle persone, e non anche l’esistenza di un effettivo danno per le stesse.
Il reato di mancata prestazione dell’assistenza occorrente dopo un investimento, disciplinato dall’art. 189, comma 7, cod. strada, esige un dolo meramente generico, ravvisabile in capo all’utente della strada il quale, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare in termini di immediatezza la concreta eventualità che dall’incidente sia derivato danno alle persone, non ottemperi all’obbligo di prestare la necessaria assistenza ai feriti.
Cassazione penale, sezione quarta, sentenza del 6.10.2021, n. 4143
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