L’art. 196 cod. strada prevede per il proprietario del veicolo l’obbligazione solidale al pagamento delle sanzioni pecuniarie conseguenti agli illeciti commessi dall’effettivo autore della violazione, salvo che fornisca la prova che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà, da manifestarsi con un comportamento concreto, idoneo e specificamente rivolto a vietare la circolazione mediante atti e fatti indicativi della diligenza da valutarsi in relazione al caso concreto. Il principio si coniuga con quello, analogamente stabilito per l’ipotesi di cagionamento di danni, in base al quale ad integrare la prova liberatoria dalla presunzione di colpa stabilita dall’art. 2054, terzo comma, cod. civ., non è sufficiente la dimostrazione che la circolazione del veicolo sia avvenuta senza il consenso del proprietario, ma è al contrario necessario che detta circolazione sia avvenuta contro la sua volontà, la quale deve estrinsecarsi in un concreto ed idoneo comportamento ostativo, specificamente inteso a vietare ed impedire la circolazione del veicolo mediante l’adozione di cautele tali che la volontà del proprietario non possa risultare superata. La peculiare e rafforzata forma di responsabilità, che costituisce doppio ed autonomo titolo dinnanzi alla PA creditrice, non costituisce norma generale suscettibile di esclusione per l’ipotesi prevista dall’art. 116, comma 14, C.d.S., in base alla quale nel caso di affidamento del veicolo a soggetto privo di patente si realizza anche la fattispecie dell’incauto affidamento, sanzionata a solo titolo di colpa. Tale seconda fattispecie, invero, ha propria autonomia e si differenzia da quella prevista dall’art. 196 C.d.S. in quanto costituisce autonoma condotta di violazione colposa per la cui sussistenza è necessario che la PA provi la sussistenza anche dell’elemento soggettivo. Viceversa il regime di prova liberatoria dato dall’art. 196 C.d.S. in relazione alla fattispecie in esame è ben più rafforzato richiedendo in capo al proprietario una prova concreta e specificatamente rivolto ad evitare la circolazione stradale della persona sprovvista di titolo abilitativo. Si tratta in definitiva di due distinte fattispecie entrambe in ipotesi concorrenti (quella concretamente applicata nel caso di specie è solo quella ex art. 196 cds ed essa sussiste pienamente non avendo parte ricorrente offerto alcuna prova di essersi opposta con una condotta concreta ed efficace alla circolazione).
Tribunale di Milano, sentenza del 21.2.2022, n. 1376
Per accedere ai contenuti, acquista l’accesso alla banca dati per 1 anno