La violazione dell’obbligo di allacciare le cinture di sicurezza può essere fonte di corresponsabilità della vittima, solo quando abbia concretamente influito sulla eziologia del danno costituendone un antecedente causale. Ed invero, la mera violazione di una norma in materia di circolazione stradale da parte del danneggiato, pur importando responsabilità sotto altro titolo (sanzione ammnistrativa), non può dar luogo a responsabilità civile per un evento dannoso nel cui processo causativo l’infrazione medesima non trovi utile inserimento quale elemento giuridicamente rilevante, collegabile all’evento stesso con nesso eziologico. In altri termini, il comportamento irregolare del danneggiato può considerarsi concausa dell’evento dannoso solo quando rispetto a quest’ultimo abbia svolto un ruolo di antecedente causale.
NDR: in argomento Cass. 7777/2014, 24332/2009, 4954/2007 e 18467/2003.
Tribunale di Lecce, sentenza del 4.3.2022, n. 625
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