La censura con cui ci si lamenti della violazione della L. n. 742 del 1969, art. 1 e D.Lgs. n. 150 del 2011, artt. 6 e 7 per aver il Tribunale dichiarato tardiva l’opposizione senza considerare il periodo di sospensione feriale nel computo dei termini è manifestamente fondata: il Tribunale, dopo aver affermato, richiamando Cass. S.U. n. 22080/2017, che l’opposizione con cui si deduca l’illegittimità della cartella esattoriale per sanzione amministrativa a ragione dell’omessa notifica del verbale di contestazione della violazione è soggetta al termine di 30 giorni ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, comma 3, e dopo aver affermato che il contribuente aveva correttamente introdotto il giudizio con le forme di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, ha dichiarato inammissibile per tardività l’opposizione del ricorrente, stante il decorso di un lasso di tempo superiore a 30 giorni tra la sua iscrizione a ruolo e la notifica della cartella di pagamento senza aver tenuto conto della sospensione feriale dei termini fino al 31 agosto. Ne’ può avere rilevanza al riguardo che il procedimento risulti disciplinato dal rito del lavoro, ritenuto che le controversie in tema di opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada sono soggette alla sospensione feriale dei termini, poiché l’esclusione prevista dalla L. n. 742 del 1969, art. 3 per le controversie di lavoro si riferisce alla natura della causa e non al rito da cui essa è disciplinata.
NDR: in argomento Cass. n. 11478 del 2017
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 17.10.2022, n. 30427
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