Comunque venga ricostruita sul piano sistematico l’azione promossa dal terzo trasportato che agisca nei confronti dell’assicuratore del vettore, non è in discussione, secondo l’indirizzo di questa Corte (cui, quanto meno per tale aspetto processuale, va data piena continuità), la sussistenza del litisconsorzio necessario con il proprietario del veicolo assicurato, pena la nullità, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, imponendo l’annullamento della pronuncia emessa, con conseguente rimessione della causa al giudice di prime cure.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 4.6.2024, n. 15637
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