Il conducente del motociclo sorpassato, pur se non provato che stesse compiendo una manovra di sorpasso né che stesse mantenendo una velocità elevata, aveva comunque l’obbligo di non aumentare la propria velocità ed eventualmente di rallentare per scongiurare situazioni di pericolo ed agevolare il rientro dell’autovettura in fase di sorpasso così come previsto dall’art. 148 CDS. Pertanto, acclarata la responsabilità del sinistro in capo al conducente dell’autovettura, il conducente del motociclo, non avendo rallentato per agevolare il rientro del veicolo sorpassando, concorre anch’egli nella causazione del sinistro e il concorso di colpa deve valutarsi nella misura del 70% a carico del conducente del veicolo, ponendo il residuo 30% a carico del motociclista.
Corte di appello di Milano, sentenza del 9.11.2022, n. 4057
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