Posto che le Sezioni Unite hanno affermato che il rimedio tipico per fare valere i vizi del titolo esecutivo costituito dal verbale di accertamento va individuato nell’opposizione a questo verbale, giacché, una volta escluso che l’omessa (o la tardiva o l’invalida) notificazione del verbale di accertamento impedisca la formazione del titolo esecutivo, influenzando piuttosto la regolarità formale dell’azione della p.a., va esclusa la possibilità di esperire l’opposizione all’esecuzione, va confermato che l’orientamento secondo cui il dedotto difetto di legittimazione passiva – per l’inapplicabilità, alle società di noleggio veicoli senza conducente, dell’art. 196 C.d.S. – va fatto valere sin dalla notificazione dei verbali di contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ex artt. 203 e 204-bis C.d.S., per impedire che gli stessi divengano definitivi.
NDR: in senso conforme Cass. n. 13664 del 2017, 25 gennaio 2018 n. 1845 e 5 giugno 2018, n. 14552; le SU richiamate sono Cass. SU n. 22017 del 2020, cit.
Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 9.11.2022, n. 32921
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