Anche quando nella causazione del sinistro sia stata accertata la responsabilità in capo al soggetto che ha violato la normativa stradale, il giudice non è dispensato dal verificare la condotta di guida del conducente dell’altro veicolo coinvolto, potendo l’eventuale inosservanza delle regole della strada da parte del medesimo comportare l’affermazione di una colpa concorrente (nella specie il convenuto ha certamente violato la più generale regola di comportamento che impone agli utenti della strada di comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione di cui all’art. 140, d.lgs. 285/1992 e quella, ancor più pregnante, che impone, ex art. 141 d.lgs. cit., di conservare sempre il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile, regolando la velocità del veicolo in modo da evitare ogni pericolo per la sicurezza; difatti, non può ritenersi che egli avesse di fatto mantenuto il controllo del proprio mezzo, procedendo a velocità certamente non adeguata allo stato dei luoghi e alle condizioni della strada – in un tratto curvilineo della rampa, in ora notturna e con insufficiente illuminazione artificiale dunque con visibilità ridotta – e andando ad invadere completamente la corsia opposta di marcia).
Tribunale di Milano, sentenza del 21.3.2022, n. 2501
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