Sinistri causati da fauna selvatica: legittimazione passiva della Regione

n tema di danni causati dalla fauna selvatica, la giurisprudenza di legittimità – con la finalità di garantire l’effettività della tutela del danneggiato e l’uniforme applicazione del diritto civile nel territorio nazionale, e preso atto del differenziato regime esistente tra le Regioni – ha espressamente individuato nelle Regioni stesse il soggetto dotato di legittimazione passiva nei giudizi risarcitori e posto condizioni generali comuni che possano orientare la giurisprudenza di merito verso soluzioni univoche e condivise. Non ha escluso che l’Ente delegato possa essere considerato responsabile dei danni ex art. 2043 c.c. ma ha ribadito la condizione che il medesimo risulti concretamente fornito di autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire di svolgere l’attività delegata in modo da poter efficacemente amministrare i rischi di danni a terzi, e di adottare misure atte a prevenire i danni. La sussistenza di queste condizioni di autonomia delle Province nella Regione Abruzzo è stata espressamente esclusa da questa Corte in più pronunce, alle quali il Collegio intende dare continuità.

Nell’azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base ai poteri di cui sono direttamente titolari – da altri enti; la Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell’esercizio di funzioni proprie o delegate, l’adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno.

NDR: in senso conforme alla prima massima Cass. n. 13848 del 2020; in senso conforme alla seconda massima Cass. n. 7969 del 20/4/2020, nonché 12113/2021 e 9469 del 9/4/2021.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 23.9.2022, n. 27960

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