Va confermato che incombe sull’ente lo specifico obbligo di manutenere le strade in modo tale da poter prevenire possibili incidenti. Anche la disattenzione attribuita al conducente, infatti, non è sufficiente di per sé ad escludere la responsabilità del custode. Quest’ultima è infatti esclusa soltanto dal caso fortuito, intendendosi come tale un evento che praevideri non potest (fattispecie in tema di domanda risarcitoria proposta in conseguenza dei danni patiti a causa della presenza sulla strada di un ristagno di acqua profondo che non era stato visto dal conducente).
NDR: in tal senso Cass. n. 4035 del 16.2.2021.
Corte di Appello di Roma, sentenza del 19.4.2023, n. 2826
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