La Terza Sezione civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite in ordine alla risoluzione di questione di massima di particolare importanza circa la valutazione della portata della norma di cui all’art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 150 del 2011, la quale, dopo aver disposto (al comma 1) che, per l’ipotesi di controversia promossa in forma diversa da quelle previste dal medesimo decreto, il giudice dispone il mutamento del rito con ordinanza, prevede che gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento e che restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le medesime norme. In particolare, la questione interpretativa riguarda il se, ai fini della salvezza degli effetti di cui innanzi, sia necessario che il giudice, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti, disponga il mutamento del rito.
Cassazione civile, sezione terza, ordinanza interlocutoria del 10.05.2021, n. 12233
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