Non è condivisibile la pronuncia con cui il Giudice di prime cure abbia ritenuto che l’applicazione della revoca della patente, quale sanzione accessoria, da parte del Prefetto potesse trovare fondamento nel fatto che anche nel procedimento penale concluso con sentenza di estinzione per esito positivo della messa alla prova “non possa ritenersi del tutto escluso l’accertamento del reato” atteso che altrimenti il Tribunale avrebbe dovuto prosciogliere l’imputato”, operando un collegamento con il ragionamento svolto dalla Corte Costituzionale sent. n. 125 del 1995 in tema di messa alla prova nel processo penale minorile. Difatti, in caso di estinzione del reato per il quale sia prevista l’applicazione di una sanzione accessoria, come nel caso di specie, l’unica valutazione demandata al Prefetto nella propria sede e per quanto di competenza è quella relativa «all’accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge» senza che vi sia una modalità precostituita per addivenire a tale accertamento. Dunque il Prefetto avrebbe dovuto prendere atto dell’esito del processo penale, e prendere atto che da tale fonte non avrebbe potuto trarre alcun accertamento della condotta di reato ascritta all’imputato; quindi, come peraltro emerge dalla lettura del provvedimento originariamente impugnato, dare conto di come detto accertamento si sarebbe potuto raggiungere alternativamente (fattispecie in tema di opposizione al provvedimento di revoca della patente di guida quale sanzione amministrativa ex artt. 223 e 224 cds in relazione alla violazione dell’art. 186, comma 2bis codice della strada per avere guidato in stato di ebbrezza alcoolica provocando un sinistro stradale).
Tribunale di Milano, sentenza del 21.12.2022, n. 9756
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