Il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all’adempimento, sicchè la sua impugnativa, sostanziandosi in una azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore. Da tanto deriva che l’impugnazione del preavviso di fermo non è soggetta ad alcun termine decadenziale e men che meno al termine di cui all’art. 617 c.p.c. dettato per l’opposizione agli atti esecutivi.
NDR: in tal senso Cass. 15354/2015.
Tribunale di Roma, sentenza del 29.11.2021, n. 18626
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