Le cd. “tabelle milanesi”, pur indicando dei valori che vanno da un minimo ad un massimo, non prevedono affatto un “minimo garantito” per la liquidazione del danno non patrimoniale, derivante dalla perdita del rapporto parentale. Il giudice deve valutare caso per caso le circostanze, non essendo il danno in re ipsa ed incombendo, a carico della parte, l’onere di allegazione e di prova del danno subito, ferma la possibilità di porre a fondamento della propria decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, nonché di ricorrere a presunzioni. Le “tabelle” sono strutturate in modo tale che il valore monetario, indicato nella prima colonna, è quello “base” che, come detto, non rappresenta affatto un “minimo garantito” (cfr. tabelle ed. 2021, paragrafo III, denominato “Danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale”), ma rappresenta, nelle intenzioni dei redattori delle “tabelle”, la “uniformità pecuniaria di base”. In altri termini, le “tabelle” esprimono un valore “equo” in grado di garantire la parità di trattamento da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l’entità. I valori massimi, indicati nella seconda colonna della Tabella, vengono applicati solo laddove la parte alleghi, e rigorosamente provi, circostanze di fatto da cui possa inferirsi, anche in via presuntiva, un maggiore sconvolgimento della propria vita in conseguenza della perdita del rapporto parentale. Lo stesso discorso vale, evidentemente, nel caso in cui il giudice ritenga di liquidare un valore intermedio tra il “minimo” ed il “massimo”, a seguito della allegazione, e relativa prova, di circostanze specifiche e rilevanti. Su tali elementi, cioè, incide la valutazione discrezionale del giudice, il quale stabilisce quale sia l’aumento “personalizzato” del danno, che può giungere, come detto, fino ai valori massimi, indicati nella seconda colonna della Tabella medesima. Ma non si tratta affatto di un automatismo (fattispecie in tema di domanda al risarcimento del danno subito in occasione di sinistro stradale).
Corte di appello di Bari, sentenza del 24.3.2022, n. 499
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