In materia di sanzioni amministrative, vige il principio per cui è sufficiente la prova della condotta commissiva od omissiva contemplata dalla norma, dovendosi presumere la sussistenza dell’elemento oggettivo in capo al trasgressore. L’onere della prova che la condotta vietata sia stata posta in essere senza colpa, e di aver fatto “tutto il possibile per osservare la legge”, cosicché “nessun rimprovero possa essergli mosso”, rimane a carico dell’agente (nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno confermato quanto disposto dal giudice di merito in quanto la circostanza che i parchimetri predisposti dal Comune per il pagamento della tariffa di sosta non accettassero banconote o carte di credito e che il ricorrente non avesse monete con sé al momento del fatto contestatogli, non legittima la sosta del veicolo anche in difetto di adempimento dell’obbligo di pagamento della relativa tariffa).
Cassazione civile, sesta sezione, ordinanza del 7.01.2022, n. 277
Per accedere ai contenuti, acquista l’accesso alla banca dati per 1 anno