In ossequio a quanto prescritto dall’art. 145 c.p.c., è valida la notificazione del verbale di accertamento a persona “dipendente” della società e non al legale rappresentante senza l’invio della raccomandata informativa di cui alla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 6 (comma inserito dal D.L. n. 248 del 2007, convertito dalla L. n. 31 del 2008). Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, la raccomandata è prescritta nelle ipotesi di consegna del piego a persona diversa dal destinatario, ma, nel caso di notificazione alle persone giuridiche ex art. 145 c.p.c., il destinatario va individuato non solo nel legale rappresentante ma anche negli altri soggetti indicati nella disposizione e, cioè, nelle persone incaricate di ricevere le notificazioni o, in mancanza, addette alla sede.
Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 4.10.2021, n. 26864
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