L’affidamento in appalto della manutenzione stradale ad una o più ditte private, può trasferire o meno l’obbligo di custodia del bene demaniale dal Comune alle imprese appaltatrici, potendo permanere sul primo un potere di fatto sulla res. Invero, bisogna distinguere tra i danni derivanti dall’attività dell’appaltatore e i danni derivanti dalla cosa in oggetto dell’appalto; per i primi si applica l’art. 2043 c.c. e ne risponde di regola esclusivamente l’appaltatore (in quanto la sua autonomia impedisce di applicare l’art. 2049 c.c. al committente), salvo il caso in cui il danneggiato provi una concreta ingerenza del committente nell’attività stessa e/o la violazione di specifici obblighi di vigilanza e controllo; per i secondi, risponde anche il committente ai sensi dell’art. 2051 c.c., in quanto l’appalto e l’autonomia dell’appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente; in quest’ultimo caso, il committente, per essere esonerato dalla sua responsabilità nei confronti del terzo danneggiato, non può limitarsi a provare la stipulazione dell’appalto, ma deve fornire la prova liberatoria richiesta dall’art. 2051 c.c., e quindi dimostrare che il danno si è verificato esclusivamente a causa del fatto dell’appaltatore, quale fatto del terzo che egli non poteva prevedere e/o impedire (e fatto salvo il suo diritto di agire eventualmente in manleva contro l’appaltatore). Fa eccezione alla regola l’ipotesi in cui l’area sulla quale si svolge l’attività oggetto di appalto sia delimitata e ne sia impedito l’accesso del pubblico. In definitiva, il contratto d’appalto costituisce soltanto lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto dello scopo istituzionale dell’ente territoriale – quale quello di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà – e non permette, invece, il trasferimento della qualità di custode e della responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c.
NDR: in senso conforme alla prima parte della massima Cass. 28 settembre 2018, n. 23442 e alla seconda parte Cass. 12 luglio 2018, n. 18325, secondo cui la stipula, da parte dell’Amministrazione comunale, di un contratto di appalto avente ad oggetto l’esecuzione di lavori sulla pubblica via, non priva l’Amministrazione committente della qualità di custode, ai sensi dell’art. 2051 c.c., sino a quando l’area di cantiere non sia stata completamente enucleata e delimitata, e sia stato vietato su di essa il traffico veicolare e pedonale, con conseguente affidamento all’esclusiva custodia dell’appaltatore.
Tribunale di Milano, sentenza del 4.3.2022, n. 1908
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